Class action
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Non sono pervenuti ricorsi in giudizio proposti da titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei, al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio.
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2012
Si pubblica la seguente notizia di ricorso promosso innanzi al T.A.R. dell'Emilia Romagna, definito inammissibile, e il successivo ricorso in appello al Consiglio di Stato, ancora in attesa di sentenza:
Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti dell'ente |
Sentenza di definizione del giudizio | Misure adottate in ottemperanza alla sentenza | Notizia del ricorso in Appello | Sentenza di definizione del giudizio | Misure adottate in ottemperanza alla sentenza |
Data pubblicazione/ aggiornamento delle informazioni |
Ricorso n. R.G. 317/2012 promosso innanzi al T.A.R. per l’Emilia Romagna, sede di Parma, Sez. I, da Besagni Domenico e altri, contro Società Montagna 2000 SpA, Comune di Bardi, Comune di Bore, Comunità Montana Valli del Taro e del Ceno, e nei confronti di Regione Emilia Romagna, Autorità d’ambito ottimale ATO 2 Parma (ora ATERSIR), Autorità regionale per la vigilanza dei servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani, Comune di Albareto, Comune di Bedonia, Comune di Berceto, Comune di Borgotaro, Comune di Compiano, Comune di Fornovo di Taro, Comune di Pellegrino Parmense, Comune di Solignano, Comune di Terenzo, Comune di Tornolo, Comune di Valmozzola, Comune di Varano Dé Melegari, Comune di Varsi, per l’accertamento della lesione diretta, concreta e attuale degli interessi dei ricorrenti derivante dalla violazione dei principi stabiliti per l’erogazione del servizio idrico e per il corretto svolgimento della funzione amministrativa ex art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 198/2009. Il procedimento si è svolto con l’intervento ad adiuvandum del Movimento Nuovi Consumatori e di Alzapiedi Jolanda e altri. |
Il ricorso è stato definito con sentenza n. 37/2014, depositata in data 11/02/2014, che lo ha dichiarato “inammissibile”, compensando le spese del giudizio fra tutte le parti. | Nessuna |
Ricorso in appello n. R.G. 7870/2014promosso innanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sez. V, da Bergonzi Maria Anna e altri contro Società Montagna 2000 SpA, Comune di Bardi, Comune di Bore, Comunità Montana Valli del Taro e del Ceno, nei confronti di Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti – ATERSIR (già Autorità d’ambito ottimale ATO 2 Parma) (controinteressata), nei confronti di Comune di Berceto (cointeressato), e nei confronti di Regione Emilia Romagna, Comune di Albareto, Comune di Bedonia, Comune di Borgotaro, Comune di Compiano, Comune di Fornovo di Taro, Comune di Pellegrino Parmense, Comune di Solignano, Comune di Terenzo, Comune di Tornolo, Comune di Valmozzola, Comune di Varano Dé Melegari, Comune di Varsi (non costituiti), nonché nei confronti di Besagni Domenico e altri e dell’interveniente Movimento Nuovi Consumatori, per l’annullamento e/o la riforma della sentenza del T.A.R. per l’Emilia Romagna, sede di Parma, n. 37/2014 resa nel ricorso n. R.G. 317/2012. |
Data di pubblicazione 26/03/2019 |
Pubblicazione a norma dell'art. 1, c. 2, art. 4 c.2, art. 4 c. 6 del D.Lgs. n. 198/2009
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